Art. 30 — Modifica all'articolo 6 della legge 23 dicembre 2000, n. 388
All'articolo 6 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il comma 17 e' sostituito dal seguente: "17. Le imprese provvedono a comunicare entro un mese dall'approvazione del bilancio annuale gli investimenti agevolati ai sensi del comma 13. Il Ministero delle attivita' produttive, di intesa con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, effettua entro il 31 dicembre 2003, con riferimento al bilancio 2002, e successivamente ogni anno, il censimento degli investimenti ambientali di cui al presente comma".
Testo vigente dal 13 agosto 2002
