Disposizioni in materia ambientale

Art. 23 — Modifiche al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22

Al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)all'articolo 7, comma 3, lettera l-bis), sono soppresse le parole da: "qualora" sino a: "tutela ambientale";
  • b)all'articolo 8, comma 1, dopo la lettera c), e' inserita la seguente: "c-bis) i residui e le eccedenze derivanti dalle preparazioni nelle cucine di qualsiasi tipo di cibi solidi, cotti e crudi, non entrati nel circuito distributivo di somministrazione, destinati alle strutture di ricovero di animali di affezione di cui alla legge 14 agosto 1991, n. 281, e successive modificazioni, nel rispetto della vigente normativa;";
  • c)all'articolo 12, dopo il comma 6, e' aggiunto il seguente: "6-bis. Sono esonerati dall'obbligo di cui al comma 1 i consorzi di cui agli articoli 40, 41, 47 e 48 del presente decreto e i consorzi di cui all'articolo 9-quinquies del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, e all'articolo 11 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95";
  • d)all'articolo 19, comma 4, le parole: "Entro il 31 marzo 2002" sono soppresse e dopo le parole: "sentito il Ministro per gli affari regionali, adottano" sono inserite le seguenti: ", entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del suddetto decreto,";
  • e)all'articolo 21, il comma 7 e' sostituito dal seguente: "7. La privativa di cui al comma 1 non si applica alle attivita' di recupero dei rifiuti urbani e assimilati, a far data dal 1 gennaio 2003";
  • f)all'articolo 30, dopo il comma 17, e' aggiunto il seguente: "17-bis. Sono esonerati dall'obbligo di cui al comma 4 i consorzi di cui agli articoli 40, 41, 47 e 48 del presente decreto e i consorzi di cui all'articolo 9-quinquies del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397,convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, e all'articolo 11 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95";
  • g)all'articolo 38, comma 2, dopo le parole: "di imballaggi" sono soppresse le seguenti: "primari e degli altri rifiuti di imballaggi comunque conferiti al servizio pubblico tramite il gestore del servizio medesimo";
  • h)all'articolo 39, comma 2, la parola: "primari" e' soppressa;
  • i)all'articolo 41, comma 2, lettera h), le parole: "primari, o comunque" sono soppresse;
  • l)all'allegato A le parole: "16 01 03 pneumatici usati" sono sostituite dalle seguenti: "16 01 03 pneumatici fuori uso". Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e' autorizzato ad apportare le modifiche ed integrazioni al decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998, conseguenti a quanto previsto dal comma 1, lettera l).

Testo vigente dal 13 agosto 2002

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Corte costituzionale

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urn:nir:stato:legge:2002-07-31;179~art23 · fonte su Normattiva