I contratti a termine, compresi quelli a premio semplice o doppio, relativi a merci ammesse alla contrattazione in Borsa alle grida, registrati e liquidabili presso la Cassa di garanzia e compensazione della Borsa merci e regolarmente assoggettati alla tassa di bollo sui contratti di Borsa di cui alla legge 30 dicembre 1923, n. 3278, e successive modificazioni, danno luogo ad entrata imponibile limitatamente al contratto che risulti eseguito mediante rilascio del corrispondente buono di consegna. L'imposta si corrisponde in base a fattura da emettersi nei modi e termini normali a cura di chi rilascia il buono di consegna.

Testo vigente dal 26 luglio 1954

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urn:nir:stato:legge:1954-07-13;502~art1 · fonte del testo