Concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra

Art. 67 — Agevolazioni in materia di tasse imposte dirette sugli affari - Riduzione degli onorari notarili

La denuncia dei danni, i documenti giustificativi, gli atti della procedura di liquidazione, gli atti e i contratti per l'attuazione della presente legge, nonche' i mutui e gli atti di cessione degli indennizzi e dei contributi a favore di chiunque stipulati, sono esenti dalle tasse di bollo, ad eccezione di quelle sulle cambiali, e di concessione governativa e dai diritti catastali. Detti atti, ove vi siano soggetti, scontano le sole imposte fisse di registro ed ipotecarie, salvo gli emolumenti dovuti ai Conservatori dei registri immobiliari ed assimilati, nonche' i diritti o i compensi spettanti agli Uffici del registro, del catasto e delle imposte dirette. Gli onorari notarili sono ridotti alla meta'.

Testo vigente dal 31 dicembre 1953

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urn:nir:stato:legge:1953-12-27;968~art67 · fonte del testo