Disposizioni in materia di accertamenti diagnostici neonatali obbligatori per la prevenzione e la cura delle malattie metaboliche ereditarie
Art. 5 — Disposizione transitoria
Le regioni provvedono all'attuazione di quanto disposto dalla presente legge, in conformita' a quanto previsto dall'articolo 6 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Testo vigente dal 31 agosto 2016
