Disposizioni in materia di aeromobili a pilotaggio remoto delle Forze armate
Art. 1 — Definizione
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 20 luglio 2004 al 9 ottobre 2010. Leggi il testo vigente →
Ai fini della presente legge, per aeromobile a pilotaggio remoto, di seguito denominato "APR", si intende un mezzo aereo pilotato da un equipaggio che opera da una stazione remota di comando e controllo.
Testo in vigore dal 20 luglio 2004 al 9 ottobre 2010
