Art. 3 — Promozione e sviluppo delle imprese agricole e zootecniche biologiche
All'articolo 59 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, come modificato dall'articolo 123 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. E' istituito il Fondo per la ricerca nel settore dell'agricoltura biologica e di qualita', alimentato dalle entrate derivanti dai contributi di cui al comma 1. Il Fondo e' finalizzato al finanziamento di programmi annuali, nazionali e regionali, di ricerca in materia di agricoltura biologica, nonche' in materia di sicurezza e salubrita' degli alimenti, in coerenza con la comunicazione 2000/C 28/02 della Commissione europea sugli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. C 28 del 1° febbraio 2000. Il Ministro delle politiche agricole e forestali, con decreto da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, determina le modalita' di funzionamento del Fondo e la tipologia dei soggetti, dei progetti e delle spese di ricerca ammissibili";
- b)il comma 2-bis e' sostituito dal seguente: "2-bis. E' istituito il Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura biologica e di qualita', alimentato da un contributo statale pari a lire quindici miliardi per ciascun anno del triennio 2001-2003. Il Fondo e' finalizzato:
- a)al sostegno allo sviluppo della produzione agricola biologica mediante incentivi agli agricoltori e agli allevatori che attuano la riconversione del metodo di produzione, nonche' mediante adeguate misure di assistenza tecnica e codici di buona pratica agricola per un corretto uso dei prodotti fitosanitari e dei fertilizzanti;
- b)all'informazione dei consumatori sugli alimenti ottenuti con metodi di produzione biologica, sugli alimenti tipici e tradizionali, nonche' su quelli a denominazione di origine protetta";
- c)dopo il comma 2-bis e' inserito il seguente: "2-ter. Il Fondo di cui al comma 2-bis e' ripartito annualmente, entro il 31 dicembre di ciascun anno, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con i competenti organi delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano nell'ambito di un'apposita conferenza di servizi, ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, sulla base:
- a)delle proposte di programmi regionali che i competenti organi delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano possono presentare al Ministero delle politiche agricole e forestali entro il 30 ottobre di ciascun anno;
- b)delle priorita' stabilite al comma 2-bis";
- d)al comma 5, le parole: "di cui al comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al comma 2-bis".
Testo vigente dal 14 marzo 2003
