Disposizioni in materia di agricoltura

Art. 3 — Promozione e sviluppo delle imprese agricole e zootecniche biologiche

All'articolo 59 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, come modificato dall'articolo 123 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. E' istituito il Fondo per la ricerca nel settore dell'agricoltura biologica e di qualita', alimentato dalle entrate derivanti dai contributi di cui al comma 1. Il Fondo e' finalizzato al finanziamento di programmi annuali, nazionali e regionali, di ricerca in materia di agricoltura biologica, nonche' in materia di sicurezza e salubrita' degli alimenti, in coerenza con la comunicazione 2000/C 28/02 della Commissione europea sugli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. C 28 del 1° febbraio 2000. Il Ministro delle politiche agricole e forestali, con decreto da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, determina le modalita' di funzionamento del Fondo e la tipologia dei soggetti, dei progetti e delle spese di ricerca ammissibili";
  • b)il comma 2-bis e' sostituito dal seguente: "2-bis. E' istituito il Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura biologica e di qualita', alimentato da un contributo statale pari a lire quindici miliardi per ciascun anno del triennio 2001-2003. Il Fondo e' finalizzato:
  • a)al sostegno allo sviluppo della produzione agricola biologica mediante incentivi agli agricoltori e agli allevatori che attuano la riconversione del metodo di produzione, nonche' mediante adeguate misure di assistenza tecnica e codici di buona pratica agricola per un corretto uso dei prodotti fitosanitari e dei fertilizzanti;
  • b)all'informazione dei consumatori sugli alimenti ottenuti con metodi di produzione biologica, sugli alimenti tipici e tradizionali, nonche' su quelli a denominazione di origine protetta";
  • c)dopo il comma 2-bis e' inserito il seguente: "2-ter. Il Fondo di cui al comma 2-bis e' ripartito annualmente, entro il 31 dicembre di ciascun anno, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con i competenti organi delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano nell'ambito di un'apposita conferenza di servizi, ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, sulla base:
  • a)delle proposte di programmi regionali che i competenti organi delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano possono presentare al Ministero delle politiche agricole e forestali entro il 30 ottobre di ciascun anno;
  • b)delle priorita' stabilite al comma 2-bis";
  • d)al comma 5, le parole: "di cui al comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al comma 2-bis".

Testo vigente dal 14 marzo 2003

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 216/2006

    Questione inammissibile
    1 giugno 2006

    È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 2, lettere b) , i) , l) , m) , n) , r) , s) , v) , z) , aa) , bb) , cc) e dd) , 5 e 6, e dell'art. 3 della legge 7 marzo 2003, n. 38, censurati in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 Cost., all'art. 11 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 ed al principio di leale collaborazione. Infatti, le deliberazioni della Giunta regionale che hanno autorizzato la proposizione dei ricorsi appaiono inficiate dal vizio di genericità, e ciò si traduce in una causa di nullità dei ricorsi, per indeterminatezza dell'oggetto, indeterminatezza che non può essere sanata ricavando aliunde gli elementi idonei ad individuare l'oggetto delle impugnative, in quanto manca un espresso rinvio ad atti suscettibili di essere richiamati per relationem . > >- Sull'inammissibilità dei ricorsi delle Regioni quando la deliberazione della Giunta, di autorizzazione del Presidente a proporre il ricorso, omette di indicare specificamente le disposizioni da impugnare e le ragioni dell'impugnativa, v., citate, sentenze n. 50 e n. 384/2005. > >- V. citata dai ricorrenti, sentenza n. 134/2004.

    Art. 5 cost. · Art. 117 cost. · Art. 118 cost. · Art. 119 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Citate insieme nelle massime

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urn:nir:stato:legge:2003-03-07;38~art3 · fonte su Normattiva