Fermo restando quanto previsto dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, che annovera i distretti biologici e i biodistretti tra i distretti del cibo, costituiscono distretti biologici anche i sistemi produttivi locali, anche di carattere interprovinciale o interregionale, a spiccata vocazione agricola nei quali siano significativi:

  • a)la coltivazione, l'allevamento, la trasformazione e la preparazione alimentare, all'interno del territorio individuato dal biodistretto, di prodotti biologici conformemente alla normativa vigente in materia;
  • b)la produzione primaria biologica che insiste in un territorio sovracomunale, ovverosia comprendente aree appartenenti a piu' comuni. I distretti biologici si caratterizzano, inoltre, per l'integrazione con le altre attivita' economiche presenti nell'area del distretto stesso e per la presenza di aree paesaggisticamente rilevanti, comprese le aree naturali protette nazionali e regionali di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e le aree comprese nella rete «Natura 2000», previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357. I distretti biologici si caratterizzano, altresi', per il limitato uso dei prodotti fitosanitari al loro interno. In particolare, gli enti pubblici possono vietare l'uso di diserbanti per la pulizia delle strade e delle aree pubbliche e stabilire agevolazioni compensative per le imprese. Gli agricoltori convenzionali adottano le pratiche necessarie per impedire l'inquinamento accidentale delle coltivazioni biologiche. Al distretto biologico possono partecipare gli enti locali, singoli o associati, che adottino politiche di tutela delle produzioni biologiche, di difesa dell'ambiente, di conservazione del suolo agricolo e di difesa della biodiversita', nonche' gli enti di ricerca che svolgono attivita' scientifiche in materia. Con decreto del Ministro, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono disciplinati i requisiti e le condizioni per la costituzione dei distretti biologici. Al fine di preservare le caratteristiche qualitative e sanitarie dei prodotti biologici nonche' di salvaguardarne l'immagine, con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono predisposti appositi interventi per ridurre gli impatti antropici sul suolo, sulle acque e sull'atmosfera causati da impianti o da altre installazioni che svolgono le attivita' previste dalla direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, e di cui all'allegato VIII alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, soggette all'autorizzazione integrata ambientale di cui all'articolo 4, comma 4, lettera c), del medesimo decreto legislativo, ovvero da altre fonti di rischio significativo per la produzione biologica, eccetto gli impianti o le altre installazioni la cui attivita' e' connessa direttamente alla lavorazione e alla trasformazione dei prodotti connessi all'attivita' dell'azienda. I distretti biologici sono istituiti al fine di:
  • a)promuovere la conversione alla produzione biologica e incentivare l'uso sostenibile delle risorse naturali e locali nei processi produttivi agricoli, nonche' garantire la tutela degli ecosistemi, sostenendo la progettazione e l'innovazione al servizio di un'economia circolare;
  • b)stimolare e favorire l'approccio territoriale alla conversione e al mantenimento della produzione biologica, anche al di fuori dei confini amministrativi, promuovendo la coesione e la partecipazione di tutti i soggetti economici e sociali con l'obiettivo di perseguire uno sviluppo attento alla conservazione delle risorse, impiegando le stesse nei processi produttivi in modo da salvaguardare l'ambiente, la salute e le diversita' locali;
  • c)semplificare, per i produttori biologici operanti nel distretto, l'applicazione delle norme di certificazione biologica e delle norme di certificazione ambientale e territoriale previste dalla normativa vigente;
  • d)favorire lo sviluppo, la valorizzazione e la promozione dei processi di preparazione, di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti biologici;
  • e)promuovere e sostenere le attivita' multifunzionali collegate alla produzione biologica, quali la somministrazione di cibi biologici nella ristorazione pubblica e collettiva, la vendita diretta di prodotti biologici, l'attivita' agrituristica e di pescaturismo, il turismo rurale, l'agricoltura sociale, le azioni finalizzate alla tutela, alla valorizzazione e alla conservazione della biodiversita' agricola e naturale, nonche' la riduzione dell'uso della plastica;
  • f)promuovere una maggiore diffusione e valorizzazione a livello locale dei prodotti biologici;
  • g)promuovere e realizzare progetti di ricerca partecipata con le aziende e la diffusione delle pratiche innovative. Le aziende, singole e associate, le organizzazioni dei produttori e i soggetti pubblici e privati che intendono promuovere la costituzione di un distretto biologico costituiscono un comitato promotore, che presenta la richiesta di riconoscimento del distretto medesimo alla regione di appartenenza. Nel caso di distretti compresi nel territorio di piu' regioni, la richiesta di riconoscimento deve essere presentata a ciascuna regione. Ai partecipanti al comitato promotore non spettano compensi, indennita', gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Nei distretti biologici che abbiano ottenuto il riconoscimento giuridico viene costituito un consiglio direttivo, che adotta lo statuto e il regolamento organizzativo dell'ente, anche ai fini della presentazione delle domande per i contributi nell'ambito della Politica agricola comune dell'Unione europea e della partecipazione ai programmi di ricerca nazionali Il consiglio direttivo e' incaricato della rappresentanza delle istanze amministrative, economiche e commerciali del distretto, anche attraverso la predisposizione di modelli semplificati per la gestione delle pratiche amministrative. Ai partecipanti al consiglio direttivo non spettano compensi, indennita', gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono prevedere percorsi graduali di conversione al metodo biologico al fine del riconoscimento dei distretti biologici. Il Ministero e le regioni promuovono, anche attraverso i propri siti internet istituzionali, la divulgazione delle migliori pratiche messe in atto nei distretti biologici, valorizzando i risultati ottenuti, anche mediante la predisposizione di schede che contengano informazioni, di tipo amministrativo e tecnico, inerenti alle attivita' e ai progetti di sviluppo e di ricerca relativi al distretto biologico. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono individuare criteri specifici sulla base dei quali attribuire priorita' al finanziamento di progetti presentati da imprese singole o associate o da enti locali singoli o associati operanti nel territorio del distretto biologico o dallo stesso distretto biologico. I distretti biologici promuovono la costituzione di gruppi di operatori, sulla base di quanto previsto dall'articolo 36 del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, al fine di realizzare forme di certificazione di gruppo.

Testo vigente dal 23 marzo 2022

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urn:nir:stato:legge:2022-03-09;23~art13 · fonte su Normattiva