Disposizioni in materia di alloggi e residenze per studenti universitari
Art. 2-bis — Impignorabilità e insequestrabilità delle risorse per alloggi e residenze per studenti universitari
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Le somme destinate, a qualsiasi titolo, dal Ministero dell'universita' e della ricerca al finanziamento delle attivita' di cui alla presente legge non sono soggette ad esecuzione forzata e non sono oggetto di accantonamento. Gli atti di sequestro e di pignoramento afferenti ai fondi di cui alla presente legge sono nulli e la nullita' e' rilevabile d'ufficio.
Testo in vigore dal 2 marzo 2024 al 1 maggio 2024
