In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione di buoni fruttiferi e di libretti di risparmio nominativi, l'intestatario di essi o chiunque dimostri di avervi diritto, al fine di ottenerne il duplicato, deve farne denuncia all'Istituto emittente presso lo stabilimento di questo dove il buono o il libretto e' pagabile.

Testo vigente dal 21 settembre 1951

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urn:nir:stato:legge:1951-07-30;948~art1 · fonte del testo