Tutti gli atti comunque diretti o inerenti alla dichiarazione di inefficienza degli originali dei buoni o libretti perduti e al rilascio dei relativi duplicati sono a cura e a spese del denunciante o ricorrente. Tutti gli atti occorrenti per conseguire il duplicato dei buoni fruttiferi, di libretti di risparmio o di depositi nominativi ed al portatore, sono esenti da ogni tassa di bollo, ove i titoli non eccedano le lire 50.000.

Testo vigente dal 21 settembre 1951

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urn:nir:stato:legge:1951-07-30;948~art16 · fonte del testo