L'opposizione deve essere proposta davanti alla stessa autorita' giudiziaria che ha emesso il decreto, con citazione da notificarsi all'Istituto presso lo stabilimento dove il libretto e' pagabile e a chi ha presentato il ricorso. L'opposizione, tranne il caso in cui sia proposta dallo stesso Istituto emittente, non e' ammissibile senza il deposito del libretto presso la Cancelleria. Se l'opposizione del detentore e' respinta, il libretto, depositato a norma del precedente comma, viene consegnato al ricorrente dopo che la relativa sentenza e' passata in cosa giudicata.

Testo vigente dal 21 settembre 1951

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urn:nir:stato:legge:1951-07-30;948~art12 · fonte del testo