Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati

Art. 11 — Abuso di dipendenza economica e concorrenza

Il comma 3 dell'articolo 9 della legge 18 giugno 1998, n. 192, e' sostituito dal seguente: "3. Il patto attraverso il quale si realizzi l'abuso di dipendenza economica e' nullo. Il giudice ordinario competente conosce delle azioni in materia di abuso di dipendenza economica, comprese quelle inibitorie e per il risarcimento dei danni". Dopo il comma 3 dell'articolo 9 della legge 18 giugno 1998, n. 192, e' aggiunto il seguente: "3-bis. Ferma restando l'eventuale applicazione dell'articolo 3 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato puo', qualora ravvisi che un abuso di dipendenza economica abbia rilevanza per la tutela della concorrenza e del mercato, anche su segnalazione di terzi ed a seguito dell'attivazione dei propri poteri di indagine ed esperimento dell'istruttoria, procedere alle diffide e sanzioni previste dall'articolo 15 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, nei confronti dell'impresa o delle imprese che abbiano commesso detto abuso". All'articolo 8 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti: "2-bis. Le imprese di cui al comma 2, qualora intendano svolgere attivita' in mercati diversi da quelli in cui agiscono ai sensi del medesimo comma 2, operano mediante societa' separate. 2-ter. La costituzione di societa' e l'acquisizione di posizioni di controllo in societa' operanti nei mercati diversi di cui al comma 2-bis sono soggette a preventiva comunicazione all'Autorita'. 2-quater. Al fine di garantire pari opportunita' di iniziativa economica, qualora le imprese di cui al comma 2 rendano disponibili a societa' da esse partecipate o controllate nei mercati diversi di cui al comma di-bis beni o servizi, anche informativi, di cui abbiano la disponibilita' esclusiva in dipendenza delle attivita' svolte ai sensi del medesimo comma 2, esse sono tenute a rendere accessibili tali beni o servizi, a condizioni equivalenti, alle altre imprese direttamente concorrenti. 2-quinquies. Nei casi di cui ai commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, l'Autorita' esercita i poteri di cui all'articolo 14. Nei casi di accertata infrazione agli articoli 2 e 3, le imprese sono soggette alle disposizioni e alle sanzioni di cui all'articolo 15. 2-sexies. In caso di violazione degli obblighi di comunicazione di cui al comma 2-ter, l'Autorita' applica la sanzione amministrativa pecuniaria fino a lire 100 milioni". All'articolo 15, comma 1, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, al secondo periodo, le parole: "in misura non inferiore all'uno per cento e non superiore al dieci per cento" sono sostituite dalle seguenti: "fino al dieci per cento", e le parole: "relativamente ai prodotti oggetto dell'intesa o dell'abuso di posizione dominante" sono soppresse.

Testo vigente dal 20 marzo 2001

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 171/2020

    Questione inammissibile
    28 luglio 2020

    Sono dichiarate inammissibili, per difetto di rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Consiglio di Stato, sez. sesta, in riferimento agli artt. 3 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 7 CEDU, dell'art. 11, comma 4, della legge n. 57 del 2001, modificativo dell'art. 15, comma 1, della legge n. 287 del 1990, che interviene sulla disciplina delle diffide e sanzioni irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM), in materia di intese restrittive della libertà di concorrenza e di abuso di posizione dominante. L'invocata declaratoria d'illegittimità costituzionale non potrebbe produrre effetti, atteso l'intervenuto esaurimento dei rapporti di cui ai giudizi a quibus in virtù del giudicato di cui alla sentenza del Consiglio di Stato n. 5864 del 2009, concernente la normativa applicabile ratione temporis . Benché il rimettente argomenti che i rapporti oggetto del suo esame non sarebbero esauriti - pur riconoscendo l'esistenza del giudicato interno di cui alla citata sentenza - perché, alla luce dei principi elaborati dalla Corte di cassazione in tema di esecuzione delle sanzioni penali, il rapporto deve ritenersi esaurito soltanto con l'esecuzione dell'ultimo frammento di pena, la giurisprudenza richiamata è riferita alle sanzioni penali coercitive e recanti limitazioni della libertà personale, per cui vengono in gioco valori costituzionali che devono ragionevolmente prevalere sul principio dell'intangibilità del giudicato. Siffatti profili, invece, non sono presenti nel caso, come quello del giudizio a quo , di una sanzione amministrativa pecuniaria, perché essa non mette in gioco beni essenziali come la libertà personale e se un frammento della stessa risulta ancora non eseguito, ciò dipende dalla volontà dell'interessato. ( Precedente citato: sentenza n. 43 del 2017 ).

    Art. 3 cost. · Art. 117 cost. · Art. 11 Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:2001-03-05;57~art11 · fonte su Normattiva