Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
Giustizia amministrativa - Azione di condanna per il risarcimento del danno da lesione di interessi legittimi - Proposizione in via autonoma - Termine di decadenza di centoventi giorni (decorrente dal giorno in cui il fatto si è verificato ovvero dalla conoscenza del provvedimento se il danno deriva direttamente da questo) - Denunciata violazione del principio di ragionevolezza, del principio di uguaglianza (per disparità di regime rispetto alle azioni risarcitorie da lesione di diritti soggettivi), del diritto di azione, del principio di generalità ed effettività della tutela giurisdizionale e dei parametri comunitari e convenzionali sul giusto processo - Insussistenza dei vizi prospettati - Non fondatezza della questione.
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 30, comma 3, cod. proc. amm., censurato dal TAR Piemonte - in riferimento agli artt. 3, 24, primo e secondo comma, 111, primo comma, 113, primo e secondo comma, e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 47 CDFUE e agli artt. 6 e 13 CEDU - nella parte in cui, per la proposizione in via autonoma dell'azione di risarcimento del danno da lesione di interessi legittimi, stabilisce il termine di decadenza di centoventi giorni decorrente dal giorno in cui il fatto si è verificato ovvero dalla conoscenza del provvedimento se il danno deriva direttamente da questo. Lungi dall'essere manifestamente irragionevole, la scelta legislativa di assoggettare le azioni risarcitorie da lesione di interessi legittimi a un termine decadenziale costituisce espressione di un coerente bilanciamento dell'interesse del danneggiato a poter agire in giudizio a prescindere dalla domanda di annullamento, con l'obiettivo, di rilevante interesse pubblico, di pervenire in tempi brevi alla certezza del rapporto giuridico amministrativo pur nella sua declinazione risarcitoria, ciò che risponde anche all'interesse, di rango costituzionale (artt. 81, 97 e 119 Cost.), al consolidamento e alla stabilità dei bilanci delle pubbliche amministrazioni. Né dal raffronto con il regime di prescrizione delle azioni risarcitorie per lesione di diritti soggettivi emerge violazione del principio di uguaglianza, attesa la differenza delle due situazioni giuridiche soggettive poste in comparazione (diritti soggettivi e interessi legittimi), entrambe meritevoli di tutela, ma non necessariamente della stessa tutela. Neppure sussiste lesione del diritto di difesa e del principio di genericità ed effettività della tutela costituzionale, poiché la durata del censurato termine - non comparabile con quelli prescrizionali - è anche significativamente maggiore rispetto a molti dei termini decadenziali legislativamente previsti in ambito sia privatistico che pubblicistico, e per ciò solo non è inidonea a rendere effettiva la tutela giurisdizionale. Infine, non sono violati i parametri del giusto processo e quelli sovranazionali di equivalenza e di effettività, dal momento che il regime censurato riguarda sia i titolari di posizioni giuridiche fondate sul diritto dell'UE sia i titolari di posizioni giuridiche fondate sul diritto interno; che - in assenza di problemi legati alla conoscibilità dell'evento dannoso - il termine previsto di per sé non rende praticamente impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti conferiti dall'ordinamento giuridico dell'UE; e che il limite all'accesso a un tribunale è posto per scopi legittimi, nel rispetto di un ragionevole rapporto di proporzionalità tra i mezzi impiegati e gli scopi medesimi. Per costante orientamento della giurisprudenza costituzionale, il legislatore gode di ampia discrezionalità in tema di disciplina degli istituti processuali, con il solo limite della non manifesta irragionevolezza delle scelte compiute; ciò vale anche con specifico riferimento alla scelta di un termine decadenziale o prescrizionale a seconda delle peculiari esigenze del procedimento. ( Precedenti citati: sentenze n. 121 del 2016 e n. 44 del 2016; sentenza n. 155 del 2014 e ordinanza n. 430 del 2000 ). La necessità che davanti al giudice amministrativo sia assicurata al cittadino la piena tutela, anche risarcitoria, avverso l'illegittimo esercizio della funzione pubblica non fa scaturire, come inevitabile corollario, che detta tutela debba essere del tutto analoga all'azione risarcitoria del danno da lesione di diritti soggettivi. ( Precedenti citati: sentenze n. 191 del 2006 e n. 204 del 2004 ). Per costante giurisprudenza costituzionale, dalla non omogeneità delle situazioni giuridiche soggettive poste a raffronto discende l'infondatezza della censura di violazione del principio di uguaglianza. ( Precedenti citati: sentenze n. 43 del 2017, n. 155 del 2014, n. 108 del 2006, n. 340 del 2004 e n. 136 del 2004 ). L'incongruità del termine è rilevante sul piano della violazione degli artt. 24, primo comma, e 113, primo e secondo comma, Cost. solo qualora esso sia non idoneo a rendere effettiva la possibilità di esercizio del diritto cui si riferisce e di conseguenza tale da rendere inoperante la tutela accordata al cittadino. ( Precedenti citati: sentenze n. 44 del 2016, n. 117 del 2012 e n. 30 del 2011; ordinanze n. 417 del 2007 e n. 382 del 2005 ).
sentenza 94/2017massima n. 40434 Processo amministrativo - Domanda di risarcimento del danno conseguente all'annullamento giudiziale del provvedimento lesivo - Previsione, in deroga al diritto comune, di un termine decadenziale per l'esercizio dell'azione risarcitoria - Difetto di motivazione sulla rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.
E' manifestamente inammissibile, per difetto di motivazione sulla rilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 30, comma 5, d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, impugnato, in riferimento agli artt. 3, 24, 103 e 113 Cost., nonché all'art. 117, comma primo, Cost., in relazione all'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), per effetto del quale l'azione risarcitoria per lesione di interessi legittimi (connessa a quella di annullamento del provvedimento lesivo), ove non formulata nel corso dello stesso giudizio di annullamento, può essere proposta «sino a centoventi giorni dal passaggio in giudicato della relativa sentenza». Infatti, il giudice a quo non tiene adeguatamente conto della disposizione di cui all'art. 2 del Titolo II dell'Allegato 3 (Norme transitorie) del d.lgs. citato il quale prevede che «Per i termini che sono in corso alla data di entrata in vigore del codice [del processo amministrativo] continuano a trovare applicazione le norme previgenti». Pertanto, essendo vigente il regime di prescrizione quinquennale di diritto comune al momento della proposizione dell'azione risarcitoria di che trattasi, è a quel regime che il TAR avrebbe dovuto far riferimento ai fini della statuizione da adottare in ordine all'ammissibilità ( rectius : tempestività) del ricorso. Per altro, il TAR trascura di precisare se il giudizio principale sia stato, o non, introdotto entro il quinquennio dall'adozione del provvedimento dell'amministrazione comunale da cui trae causa la domanda risarcitoria.
sentenza 57/2015massima n. 38313 Processo amministrativo - Previsione, in deroga al diritto comune, di un termine decadenziale per l'esercizio dell'azione risarcitoria - Asserita irragionevolezza - Asserita compressione del diritto di difesa del danneggiato - Asserita lesione del principio di effettività della tutela giurisdizionale - Implausibilità della valutazione di rilevanza effettuata dal giudice rimettente - Censura di norma inconferente - Inammissibilità della questione.
Dichiarazione di inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 30, comma 5, del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, sollevata - in riferimento agli articoli 3, 24, 103 e 113 Cost. - dal Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sede di Palermo. Il giudice remittente ha censurato la suddetta disposizione, nella parte in cui stabilisce che nel caso di proposizione dell'azione di annullamento della sentenza di condanna, la domanda risarcitoria può essere formulata nel corso del giudizio o, comunque, sino a centoventi giorni dal passaggio in giudicato della relativa sentenza, dal Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sede di Palermo. In linea di principio, il giudizio sulla rilevanza di una questione di legittimità costituzionale spetta al giudice a quo , mentre la Corte costituzionale deve soltanto svolgere un controllo di plausibilità in ordine al percorso argomentativo e alla valutazione già compiuti dal detto giudice. Nella specie, la conclusione cui il rimettente è pervenuto sul punto si rivela non plausibile perché egli ha denunciato una norma - l'art. 30, comma 5, del d.lgs. n. 104 del 2010 - della quale non doveva fare applicazione, in quanto estranea al tema sottoposto al suo esame. Infatti, nella prospettiva della parte ricorrente il titolo giuridico della pretesa risarcitoria da lui azionata in sede di giudizio di ottemperanza era da ravvisare nella ritardata esecuzione del giudicato formatosi nei confronti del Ministero della salute sulla sentenza n. 4140 del 2006 dello stesso TAR per la Sicilia, sede di Palermo, sul presupposto - implicito ma necessario - che nella menzionata sentenza del TAR fosse compresa anche la condanna al pagamento della somma a quel titolo richiesta. Viceversa il remittente ha escluso che nel giudicato di annullamento formatosi sulla citata sentenza del TAR (e già eseguito dall'Amministrazione) fosse compresa «anche la corresponsione degli emolumenti economici per la durata dell'efficacia del provvedimento annullato» e su tale premessa ha sollevato la questione di legittimità costituzionale in oggetto. Tuttavia, il TAR ha trascurato di considerare che, nel suddetto modo, non si limitava ad una semplice qualificazione giuridica della domanda, rientrante senz'altro nei poteri del giudice prescindendo dalle indicazioni di parte o dalla loro assenza, ma dava luogo ad una modifica sostanziale della causa petendi azionata dalla parte privata, così incorrendo nel vizio di extrapetizione e sostituendo la domanda proposta con una diversa, in violazione dell'art. 112 del codice di procedura civile, pacificamente applicabile anche al processo amministrativo e comunque oggetto del rinvio di cui all'art. 39 del relativo codice.