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I commi dal secondo al sesto dell'articolo 1 della legge 21 giugno 1964, n. 463, sono sostituiti dai seguenti: "Il Ministro per i lavori pubblici, su parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, stabilisce con proprio decreto, distintamente per le principali categorie di lavori, le quote percentuali d'incidenza sul costo complessivo dell'opera tanto della mano d'opera quanto dei materiali, dei trasporti e dei noli, in modo che la loro somma sia eguale a 100, nonche' la composizione della squadra tipo di cui al sesto comma del presente articolo. Per i materiali, i trasporti e i noli il decreto ministeriale assume ad indici, determinandone l'incidenza, gli elementi di costo, in numero complessivo non superiore a dieci, piu' rappresentativi secondo la natura dei lavori rientranti in ciascuna categoria. Per ogni lavoro da appaltare, concedere o affidare, l'amministrazione assume le quote di incidenza dei costi e la squadra tipo stabilite dal decreto ministeriale per la categoria di appartenenza dell'opera, salvo che, in considerazione della particolare natura dei lavori, essa non intenda determinare specificamente in sede di progettazione le quote di incidenza e la squadra tipo, ricavandole dalle analisi di progetto. Il bando d'asta, l'invito per licitazione o per appalto-concorso o lo schema di contratto a trattativa privata o di cottimo fiduciario devono comunque contenere la indicazione delle quote di incidenza e della squadra tipo. Nel caso di appalto-concorso, quando l'amministrazione si sia avvalsa della facolta' di cui all'ultima parte del precedente comma, le quota di incidenza e la squadra tipo determinate nel progetto prescelto sono confermate espressamente dall'amministrazione. Per determinare le variazioni di costo della mano d'opera si tiene conto delle variazioni percentuali del costo di una squadra tipo, la cui composizione e stabilita ai sensi dei precedenti commi, comprensivo di tutti gli elementi della retribuzione e di tutti gli oneri previdenziali ed assistenziali, posti a carico dell'imprenditore dalle leggi; dai regolamenti e dagli accordi e contratti collettivi di lavoro".

Testo in vigore dal 4 marzo 1968 al 13 maggio 2000

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1968-02-17;93~art1 · fonte del testo