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Il terzo comma dell'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 dicembre 1947, numero 1501, modificato con legge 9 maggio 1950, n. 329, e' sostituito dal seguente: "Le decisioni sono valide se prese con l'intervento di meta' dei componenti e a maggioranza. In caso di parita' di voti prevale quello del presidente".

Testo in vigore dal 4 marzo 1968 al 13 maggio 2000

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1968-02-17;93~art6 · fonte del testo