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Per i lavori di qualunque natura appaltati, concessi o affidati prima dell'entrata in vigore della presente legge dalle Amministrazioni e dalle Aziende dello Stato anche con ordinamento autonomo, dagli Enti locali o dagli altri Enti pubblici di cui all'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 dicembre 1947, n. 1501, modificato con legge 9 maggio 1950, n. 329, comprese le Amministrazioni indicate nel secondo comma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1963, n. 1481, la facolta' dell'Amministrazione di concedere, sia in corso di esecuzione che a lavori ultimati, acconti sulle somme che prevedibilmente possono spettare agli appaltatori o concessionari in dipendenza della revisione e' regolata dalle norme seguenti. Salvo conguaglio finale l'importo revisionale e' determinato sulla base delle variazioni del costo della manodopera da rapportarsi alla relativa quota di incidenza sul costo dell'opera stessa. Il Ministro per i lavori pubblici stabilisce con proprio decreto la composizione di una squadra-tipo da prendere a base per l'accertamento delle variazioni predette e le percentuali di incidenza della manodopera, distintamente per le principali categorie di lavori. Per i lavori relativi alle linee e agli impianti telegrafici e telefonici la composizione della squadra-tipo e' determinata con decreto del Ministro per le poste e per le telecomunicazioni. Gli acconti sono corrisposti nella misura del 70 per cento delle somme come sopra determinate e su un ammontare complessivo di lavori che non superi l'80 per cento dell'importo dell'opera. La misura dell'acconto e' ridotta della percentuale delle variazioni in diminuzione dei prezzi correnti di mercato dei materiali, dei trasporti e dei noli. La riduzione e' stabilita dal Ministro per i lavori pubblici con proprio decreto ed ha effetto solamente per la parte dei lavori eseguiti dopo il verificarsi delle diminuzioni dei prezzi. La misura degli acconti puo' essere elevata all'85 per cento dell'importo, qualora questo sia stato esattamente determinato in base all'effettiva variazione dei prezzi con il sistema analitico, ovvero in base a percentuali di variazioni ricavate con tale sistema per un precedente periodo contrattuale e risulti che nei periodi successivi i prezzi correnti di mercato non siano diminuiti.
Testo in vigore dal 4 luglio 1964 al 13 maggio 2000
