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Il primo comma dell'articolo 2 della legge 23 ottobre 1963, n. 1481, e' sostituito dal seguente: "Per i contratti stipulati prima dell'entrata in vigore della presente legge dalle Amministrazioni, dalle Aziende autonome e dagli Enti pubblici indicati nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 dicembre 1947, n. 1501, modificato con legge 9 maggio 1950, n. 329, di cui all'articolo 1 della presente legge, ogni qualvolta siano comunque da osservare, anche per richiamo di altre disposizioni o per effetto di clausole contrattuali o di capitolato, le norme del predetto decreto, la facolta' dell'Amministrazione di procedere alla revisione dei prezzi prevista dal decreto medesimo e' ammessa nei limiti seguenti:
- a)per la parte dei lavori eseguita in data anteriore al 1 luglio 1962, quando l'Amministrazione riconosca che il costo relativo e' aumentato o diminuito in misura superiore al 10 per cento per effetto di variazioni dei prezzi correnti intervenute successivamente alla presentazione dell'offerta;
- b)per la parte dei lavori eseguita dal 1 luglio 1962 al 1 febbraio 1963, quando l'Amministrazione riconosca sussistere tale aumento o diminuzione in misura superiore al 5 per cento;
- c)per la parte dei lavori eseguita dal 1 febbraio 1963, quando l'Amministrazione riconosca sussistere tale aumento o diminuzione in misura superiore al 6 per cento". L'ultimo comma dell'articolo 2 della legge 23 ottobre 1963, n. 1481, e' abrogato.
Testo in vigore dal 4 luglio 1964 al 13 maggio 2000
