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Al fine di dare concreta attuazione a quanto previsto dall'articolo 32 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, in materia di completo allineamento economico e funzionale degli ufficiali delle Forze armate con gli ufficiali delle Forze di polizia ad ordinamento militare ed i funzionari delle Forze di polizia ad ordinamento civile, alla legge 8 agosto 1990, n. 231, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)all'articolo 5, comma 3, lettera a), le parole: "lo stipendio" sono sostituite dalle seguenti: "il trattamento economico";
- b)all'articolo 5, comma 3, lettera b), le parole: "lo stipendio" sono sostituite dalle seguenti: "il trattamento economico";
- c)all'articolo 5, comma 3-bis, le parole: "che abbiano prestato servizio senza demerito per 13 anni e 23 anni dal grado di sottotenente o dalla qualifica di aspirante" sono sostituite dalle seguenti: "che abbiano prestato servizio senza demerito per 13 anni e 23 anni dal conseguimento della nomina ad ufficiale o della qualifica di aspirante" e sono aggiunte, in fine, le parole: ", fatta eccezione per gli ufficiali appartenenti ai ruoli del servizio permanente per i quali e' previsto il diretto conseguimento del grado di tenente o corrispondente, ai quali il predetto trattamento e' attribuito secondo le modalita' previste dal comma 3". Il comma 3 dell'articolo 5 della legge 29 marzo 2001, n. 86, e il comma 3-ter dell'articolo 5 della legge 8 agosto 1990, n. 231, sono abrogati. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere a) e b), decorrono, quanto agli effetti giuridici ed economici, dal 1° gennaio 2002.
Testo in vigore dal 7 gennaio 2003 al 9 ottobre 2010
