Entro il 30 giugno di ciascun anno, a decorrere dall'anno successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo presenta alle Camere una relazione sullo stato di attuazione della medesima legge, con particolare riferimento:

  • a)al numero di persone senza dimora iscritte negli elenchi delle aziende sanitarie locali di ciascuna regione;
  • b)al numero e alla tipologia delle prestazioni erogate in favore delle persone senza dimora;
  • c)alle eventuali criticita' emerse in fase di attuazione della presente legge;
  • d)ai costi effettivamente sostenuti.

Testo vigente dal 29 novembre 2024

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urn:nir:stato:legge:2024-11-18;176~art2 · fonte su Normattiva