Disposizioni in materia di assistenza sanitaria per le persone senza dimora
Art. 2 — Relazione alle Camere
Entro il 30 giugno di ciascun anno, a decorrere dall'anno successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo presenta alle Camere una relazione sullo stato di attuazione della medesima legge, con particolare riferimento:
- a)al numero di persone senza dimora iscritte negli elenchi delle aziende sanitarie locali di ciascuna regione;
- b)al numero e alla tipologia delle prestazioni erogate in favore delle persone senza dimora;
- c)alle eventuali criticita' emerse in fase di attuazione della presente legge;
- d)ai costi effettivamente sostenuti.
Testo vigente dal 29 novembre 2024
