Art. 1 — Sperimentazione e monitoraggio
E' istituito, nello stato di previsione del Ministero della salute, un fondo, con una dotazione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, per il finanziamento di un programma sperimentale, da attuare nelle citta' metropolitane, per assicurare progressivamente il diritto all'assistenza sanitaria alle persone senza dimora, prive della residenza anagrafica nel territorio nazionale o all'estero, che soggiornano regolarmente nel territorio italiano, e per consentire alle predette persone l'iscrizione nelle liste degli assistiti delle aziende sanitarie locali, la scelta del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta, nonche' l'accesso alle prestazioni incluse nei livelli essenziali di assistenza, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017. Il fondo di cui al primo periodo e' ripartito tra le regioni, sulla base della popolazione residente nelle citta' metropolitane presenti nei rispettivi territori, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le associazioni di volontariato e di assistenza sociale maggiormente rappresentative operanti in favore delle persone senza dimora. Il decreto previsto dal secondo periodo stabilisce altresi' i criteri per l'accesso al programma sperimentale di cui al primo periodo e per l'attuazione del medesimo programma, in modo da garantire il rispetto del limite delle disponibilita' del fondo di cui al presente articolo, e disciplina le modalita' per la verifica, nel corso di ciascun esercizio finanziario, della spesa effettivamente sostenuta. Lo schema del medesimo decreto, corredato di una relazione tecnica redatta in conformita' all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e' trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano entro il termine di venti giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto puo' essere comunque adottato.
Testo vigente dal 29 novembre 2024
