Le procedure indicate nell'articolo 5, comma 1, lettera b), del decreto-legge 23 gennaio 1989, n. 10, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1989, n. 104, si applicano ai lavoratori convocati dagli uffici giudiziari fino alla data di entrata in vigore della presente legge.
Testo vigente dal 27 gennaio 1990
