Il comma 2 dell'articolo 5 del decreto-legge 23 gennaio 1989, n. 10, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1989, n. 104, e' sostituito dal seguente: " 2. Ferme restando le aliquote dei posti riservati alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette, alla copertura dei residui posti recati in aumento dall'articolo 4, non coperti con il concorso riservato ai dipendenti in servizio e con il ricorso alle selezioni effettuate tra gli iscritti nelle liste di collocamento, si provvede mediante l'assunzione dei candidati risultati idonei nella graduatoria del concorso bandito ai sensi del comma 1, lettera a)". Il Ministro di grazia e giustizia ha facolta' di utilizzare la graduatoria di cui al comma 1 per un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Testo vigente dal 27 gennaio 1990

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urn:nir:stato:legge:1990-01-25;9~art1 · fonte su Normattiva