Art. 2 — Disposizioni concernenti la ristrutturazione del comparto siderurgico
Il termine del 31 marzo 1995 di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 20 giugno 1994, n. 396, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 481, gia' prorogato al 30 settembre 1996 dall'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 542, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 649, e' ulteriormente prorogato al centottantesimo giorno successivo alla pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale. Le societa', le cui domande hanno ottenuto l'approvazione da parte della commissione delle Comunita' europee, devono comunque interrompere la produzione al ricevimento del decreto di concessione dei contributi previsti dall'articolo 1, comma 2, del citato decreto-legge n. 396 del 1994, fermi restando gli altri adempimenti disposti dalla commissione. Il termine del 31 dicembre 1996 previsto dall'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 542, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 649, per la conclusione delle procedure di concessione dei contributi e' prorogato al centottantesimo giorno successivo alla pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale. Il termine per la presentazione delle domande di concessione di contributi relativamente ai programmi di reinvestimento, con relativa documentazione integrativa, e' prorogato al sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale per le sole societa' che hanno gia' ottenuto l'approvazione da parte della Commissione delle Comunita' europee. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e' autorizzato ad erogare, con proprio decreto, gli importi di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto- legge 20 giugno 1994, n. 396, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 481, per le necessita' di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma 5, nella sola misura equivalente a soddisfare le domande di concessione di contributi di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), del citato decreto-legge n. 396 del 1994 e al comma 3 del presente articolo.
Testo vigente dal 11 agosto 1998
