Gli interventi di cui all'articolo 2-ter del decretolegge 29 settembre 1992, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 460, come sostituito dall'articolo 7, comma 9, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, sono prorogati all'anno 1997, nei limiti delle risorse allo scopo preordinate.

Testo vigente dal 30 luglio 1998

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urn:nir:stato:legge:1998-07-23;251~art4 · fonte su Normattiva