Disposizioni in materia di attuazione di direttive comunitarie relative al mercato interno
Art. 20 — Norme sanitarie applicabili alla produzione ed alla commercializzazione dei molluschi bivalvi vivi: criteri di delega
L'attuzione della direttiva 91/492/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, sara' informata ai seguenti principi e criteri direttivi:
- a)prevedere idonee garanzie a tutela della salute umana;
- b)prevedere la emanazione di un regolamento di esecuzione ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
- c)stabilire le modalita' di collaborazione con il Ministero della sanita' dei servizi sanitari e veterinari competenti, ai sensi delle leggi regionali, ai fini dell'accertamento dell'idoneita' dei centri di spedizione e dei centri di depurazione.
Testo vigente dal 21 dicembre 1992
