Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2000
Art. 12 — Discariche di rifiuti: criteri di delega
L'attuazione della direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti, sara' informata ai seguenti principi e criteri direttivi:
- a)garantire i piu' elevati livelli di sicurezza del progetto delle discariche nonche' della gestione, anche successivamente alla chiusura, al fine di prevenire e ridurre i rischi per la salute e per l'integrita' dell'ecosistema locale e la tutela del paesaggio nonche' l'impatto sull'ambiente, ivi compreso l'effetto serra;
- b)individuare e definire i trattamenti preliminari necessari per il conferimento di rifiuti in discarica;
- c)identificare i parametri per l'individuazione delle tipologie di rifiuti recuperabili con particolare riferimento alla frazione putrescibile recuperabile tramite trattamento biologico, a quella suscettibile di recupero energetico e alla frazione di rifiuti inerti recuperabili;
- d)individuare i criteri per la definizione del trattamento di inertizzazione;
- e)definire i termini entro i quali raggiungere i contenuti massimi consentiti in discarica dei rifiuti di cui alla lettera c), assicurando un congruo periodo transitorio, in conformita' a quanto previsto in merito dalla direttiva;
- f)adottare interventi per minimizzare lo smaltimento in discarica di rifiuti pericolosi, fatto salvo quanto disposto dal decreto del Ministro dell'ambiente 11 marzo 1998, n. 141;
- g)prevedere semplificazioni procedurali per le discariche oggetto di certificazione ambientale di cui alle norme ISO 14001 ed al regolamento (CEE) n. 1836/93 del Consiglio, del 29 giugno 1993, relativo alle registrazioni dei siti EMAS, nel rispetto della normativa comunitaria in materia;
- h)definire le modalita', anche temporali, per la chiusura della discarica nonche' gli obblighi del gestore durante la fase operativa e post-operativa, determinando criteri di massima uniformi per le attivita' di ispezione e controllo;
- i)definire le modalita' di prestazione e di gestione delle garanzie finanziarie di cui all'articolo 8, lettera a), punto iv), della direttiva, assicurando altresi' la trasparenza nella rilevazione e nell'uso delle informazioni in materia di costi.
Testo vigente dal 20 gennaio 2001
