Disposizioni in materia di attuazione di direttive comunitarie relative al mercato interno

Art. 4 — Attuazione di direttive comunitarie in via amministrativa

Le direttive da attuare in via amministrativa sono comprese nell'elenco di cui all'allegato D della presente legge. I relativi provvedimenti sono emanati entro il 31 dicembre 1992 e comunicati immediatamente in copia integrale al Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e per gli affari regionali.

Testo vigente dal 21 dicembre 1992

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urn:nir:stato:legge:1992-12-19;489~art4 · fonte su Normattiva