Art. 4 — Attuazione di direttive comunitarie in via amministrativa
Le direttive da attuare in via amministrativa sono comprese nell'elenco di cui all'allegato D della presente legge. I relativi provvedimenti sono emanati entro il 31 dicembre 1992 e comunicati immediatamente in copia integrale al Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e per gli affari regionali.
Testo vigente dal 21 dicembre 1992
