Art. 3 — Attuazione di direttive comunitarie con regolamento autorizzato
Il Governo e' autorizzato a dare attuazione alle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato C con uno o piu' regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, attenendosi a principi e criteri direttivi corrispondenti a quelli enunciati nelle lettere b), e), f) e g) del comma 1 dell'articolo 2. Fermo restando il disposto dell'articolo 5, comma 1, della legge 9 marzo 1989, n. 86, i regolamenti di cui al comma 1 possono, altresi', per tutte le materie non coperte da riserva assoluta di legge, dare attuazione alle direttive che costituiscono modifica, aggiornamento o completamento delle direttive comprese nell'allegato C, nonche', per le parti interessate, alle direttive la cui attuazione comporti la modifica o l'integrazione di discipline gia' delegificate ovvero riguardanti procedimenti oggetto di semplificazione amministrativa. Ove le direttive cui essi danno attuazione prescrivano di adottare discipline sanzionatorie, il Governo puo' prevedere nei regolamenti di cui al comma 1, per le fattispecie individuate dalle direttive stesse, adeguate sanzioni amministrative, che dovranno essere determinate in ottemperanza ai principi stabiliti in materia dalla lettera c) del comma 1 dell'articolo 2.
Testo vigente dal 20 gennaio 2001
