Art. 13 — Autonomia organizzativa, ordinamento del personale e disposizioni in materia di bilancio
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All'articolo 51 della legge 8 giugno 1990, n.142, prima del comma 1 e' inserito il seguente: "01. Ferme restando le disposizioni dettate dalla normativa concernente gli enti locali dissestati e strutturalmente deficitari di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504, e successive modificazioni, i comuni, le province e gli altri enti locali territoriali, nel rispetto dei principi fissati dalla presente legge, provvedono alla determinazione delle proprie dotazioni organiche, nonche' all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacita' di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti. E' conseguentemente abrogato l'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n.347. Nell'organizzazione e gestione del personale gli enti locali tengono conto di quanto previsto dalla contrattazione collettiva di lavoro. Il personale assegnato ai comuni ai sensi dell'ultimo periodo del comma 46 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n.662, e' collocato in un ruolo sovrannumerario ad esaurimento in attesa che si rendano liberi posti nell'organico dell'ente di pari livello da destinare, prioritariamente, a detto personale". Al comma 1 dell'articolo 46 della legge 27 dicembre 1997, n.449, le parole: "e che al termine del periodo massimo previsto per la chiamata alle armi non sia stato incorporato," sono soppresse; dopo le parole: "polizia municipale" sono inserite le seguenti: "e delle guardie provinciali"; e dopo le parole: "culturali e ambientali" sono inserite le seguenti: "ad attivita' di vigilanza ittico-venatoria in ambito provinciale, per servizi di tutela ambientale e di gestione dei beni culturali di interesse dei comuni". All'articolo 53 della legge 8 giugno 1990, n.142, il primo periodo del comma 1 e' sostituito dal seguente: "Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla giunta ed al consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarita' tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarita' contabile". Il comma 2 dell'articolo 55 della legge 8 giugno 1990, n.142, e' sostituito dal seguente: "2. I comuni e le province deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo, osservando i principi di unita', annualita', universalita' ed integrita', veridicita', pareggio finanziario e pubblicita'. Il termine puo' essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-citta' e autonomie locali, in presenza di motivate esigenze".
Testo in vigore dal 6 agosto 1999 al 13 ottobre 2000
