Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali

Art. 32 — IL D.P.R. 8 GIUGNO 2001, N. 327 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO

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L'amministrazione comunale puo' disporre, in presenza dei presupposti di cui alla legge 3 gennaio 1978, n.1, e successive modificazioni, l'occupazione d'urgenza degli immobili necessari per la realizzazione di opere e lavori pubblici o di pubblico interesse, compresi gli interventi di edilizia residenziale pubblica e quelli necessari per servizi pubblici locali di cui al Capo VII della legge 8 giugno 1990, n.142. Per le opere ed i lavori di cui al precedente periodo la redazione dello stato di consistenza puo' avvenire contestualmente al verbale di immissione nel possesso ai sensi dell'articolo 3 della legge 3 gennaio 1978, n.1, e successive modificazioni.

Testo in vigore dal 6 agosto 1999 al 13 ottobre 2000

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urn:nir:stato:legge:1999-08-03;265~art32 · fonte su Normattiva