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Le disposizioni di cui l'articolo 01 del decreto - legge 29 giugno 1996, n. 341, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 427, sono prorogate sino al 31 dicembre 1997. Le proposizioni derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 non dovranno determinare eccedenze rispetto agli organi complessivi interessati. I periodi minimi di comando e di attribuzione specifiche, i corsi e gli esperimenti ai fini dell'avanzamento in carriera degli ufficiali della Guardia di finanza sono stabiliti con decreto del Ministro delle Finanze.

Testo in vigore dal 2 aprile 1997 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1997-03-28;85~art1 · fonte su Normattiva