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A decorrere dal 1 luglio 1990 e fino al 31 dicembre 1995 la retribuzione di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 8 agosto 1990, n. 231, e' riferita, in via di sanatoria, a dodici mensilita'. Al comma 5 dell'articolo 1 della legge 10 marzo 1987, n. 100, dopo le parole: "all'atto del trasferimento " sono aggiunte le seguenti:" o dell'elezione di domicilio nel territorio nazionale". All'articolo 12 del decreto legislativo 24 marzo 1993, n. 117, e' aggiunto il seguente comma: "2 - bis. In deroga a quanto stabilito nella tabella 3 allegata al presente decreto legislativo, i maggiori dei carabinieri del ruolo speciale che nel disciolto ruolo unico dell'Arma dei carabinieri avevano anzianita' di grado pari od anteriore al 31 dicembre 1993, vengono valutati dopo quattro anni di permanenza nel grado e, se idonei, promossi al grado di tenente colonnello con decorrenza dal giorno successivo al compimento della predetta anzianita'".

Testo in vigore dal 2 aprile 1997 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1997-03-28;85~art10 · fonte su Normattiva