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Le disposizioni di cui al comma 9 - quarter dell'articolo 32 della legge 19 maggio 1986, n. 224, introdotto dall'articolo 2 della legge 27 dicembre 1990, n. 404 sono prorogate fino al 31 dicembre 1997 ed estese al personale dei paritetici ruoli dell'Esercito e dell'Aeronautica militare. Le promozioni derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 non dovranno determinare eccedenze rispetto agli organi complessivi dei ruoli interessati.
Testo in vigore dal 2 aprile 1997 al 9 ottobre 2010
