In favore dei titolari di aziende commerciali, artigiane e turistiche ubicate nelle localita' di Baia Domitia, Baia Felice, Baia Azzurra e villaggio Le Perle nel territorio dei comuni di Cellole e Sessa Aurunca in provincia di Caserta, puo' essere concesso, entro i limiti complessivi di trecento milioni di lire, a carico del fondo per la protezione civile, un contributo straordinario di importo non superiore al reddito dichiarato ai fini dell'IRPEF e dell'IRPEG per l'anno 1981, da desumersi dalla dichiarazione dei redditi presentata nel maggio 1982. Per contribuire alla ripresa economica delle zone di cui al precedente comma 1, agli operatori indicati al medesimo comma e' eccezionalmente estesa la possibilita' di usufruire delle provvidenze previste dal decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 febbraio 1952, n. 50, e incisive modificazioni e integrazioni, per il ripristino e la ripresa delle aziende medesime. In deroga alla normativa vigente, l'accertamento del danno sara' determinato dalla competente prefettura, sentita la commissione di cui all'articolo 4 della legge 11 dicembre 1980, n. 826, tenuto conto anche del mancato guadagno subito dalle aziende durante il periodo dal 1 gennaio 1981 fino alla data di entrata in vigore della presente legge. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche agli operatori titolari delle aziende ubicate nei comuni di Castelvolturno e Mondragone. Il termine del 31 dicembre 1984, indicato nel comma 1 dell'articolo 5-bis del decreto-legge 7 novembre 1983, n. 623, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1983, n. 748, e' prorogato al 31 dicembre 1985 per i datori di lavoro che abbiano proceduto, nel corso dell'anno 1984, ad assunzione di manodopera locale. Il relativo onere, valutato in 150 milioni di lire, e' a carico del fondo per la protezione civile.

Testo vigente dal 4 novembre 1986

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urn:nir:stato:legge:1986-10-28;730~art9 · fonte su Normattiva