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Con proprio decreto motivato il Ministro dell'interno respinge l'istanza ove sussistano le cause ostative previste nell'articolo 2. Ove si tratti di comprovate ragioni inerenti alla sicurezza della Repubblica, il decreto e' emanato su conforme parere del Consiglio di Stato. In tal caso l'istanza puo' essere riproposta dopo cinque anni dall'emanazione del provvedimento. L'emanazione del decreto di rigetto dell'istanza e' preclusa quando dall'istanza stessa sia decorso un anno.
Testo in vigore dal 26 aprile 1983 al 16 agosto 1992
