I figli legittimi e i figli naturali riconosciuti, al cognome dei quali fu aggiunto quello dell'affiliante ai sensi dell'articolo 408, secondo comma, del codice civile, abrogato dall'articolo 77 della legge 4 maggio 1983, n. 184, possono dismettere il cognome aggiunto e tornare all'originario cognome di famiglia presentando domanda al procuratore generale presso la corte di appello nella cui giurisdizione e' situato l'ufficio dello stato civile dove trovasi l'atto di nascita al quale la richiesta si riferisce. Per i discendenti di minore eta' dell'affiliato la dismissione del cognome aggiunto consegue all'accoglimento della domanda sottoscritta dai genitori esercitanti la potesta'. Per i discendenti di maggiore eta' dell'affiliato la dismissione del cognome aggiunto puo' essere domandata da essi stessi anche nel medesimo atto contenente la domanda dell'affiliato. Il procuratore generale, acquisita copia dell'atto di affiliazione, dell'atto integrale di nascita e di ogni altra idonea documentazione anagrafica, provvede con decreto senza ulteriori formalita'.

Testo vigente dal 25 gennaio 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-01-20;48~art1 · fonte su Normattiva