Art. 77
Gli articoli da 404 a 413 del codice civile sono abrogati. Per le affiliazioni gia' pronunciate alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano i divieti e le autorizzazioni di cui all'articolo 87 del codice civile.
Testo vigente dal 17 maggio 1983, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva