Con decreti del Ministro del tesoro sono stabiliti i criteri e le modalita' per l'eventuale operativita' della garanzia dello Stato di cui al comma 3 dell'articolo 1. L'onere eventuale derivante dalla garanzia dello Stato prevista dalla presente legge e' posto a carico del capitolo 8167 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1990 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Testo vigente dal 28 dicembre 1990

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urn:nir:stato:legge:1990-12-17;397~art3 · fonte su Normattiva