Al fine di assicurare un contributo alla stabilizzazione dell'economia sovietica, la Repubblica italiana provvede a fornire all'Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche (URSS) o alla Banca per le relazioni economiche con l'estero dell'URSS assistenza finanziaria mediante crediti fino ad un importo globale massimo in linea capitale di lire 2.200 miliardi, da destinarsi al miglioramento della bilancia dei pagamenti del predetto Paese, con l'intervento diretto di aziende o istituti di credito italiani. Condizioni, modalita' e termini dell'intervento di cui alla presente legge saranno determinati d'accordo con il Governo dell'URSS. Sui crediti di cui al presente articolo e' accordata la garanzia dello Stato per il totale rimborso del capitale e per l'intero pagamento degli interessi. Il Ministero del tesoro e' surrogato nei diritti dei creditori verso i debitori in conseguenza dell'operativita' della suddetta garanzia statale. Alle operazioni di cui alla presente legge si applicano le disposizioni di cui al comma 2-bis, secondo periodo, dell'articolo 10 del decreto-legge 14 marzo 1988, n 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154.

Testo vigente dal 28 dicembre 1990

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urn:nir:stato:legge:1990-12-17;397~art1 · fonte su Normattiva