Disposizioni in materia di commercio e di camere di commercio

Art. 6 — Uso illecito di mezzi pubblicitari e illecita occupazione di suolo pubblico

In caso di recidiva nella utilizzazione di mezzi pubblicitari e nella occupazione di suolo pubblico in violazione delle norme di legge e del regolamento comunale, l'autorita' che ha rilasciato l'autorizzazione per l'esercizio dell'attivita' di vendita in sede fissa e su area pubblica di cui alle leggi 11 giugno 1971, n. 426, e 28 marzo 1991, n. 112, nonche' per l'esercizio dell'attivita' di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287, dispone, previa diffida, la sospensione dell'attivita' per un periodo non superiore a tre giorni.

Testo vigente dal 29 marzo 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-03-25;77~art6 · fonte su Normattiva