Disposizioni in materia di commercio e di camere di commercio

Art. 5 — Disposizioni in materia di commercio su aree pubbliche

Alla legge 28 marzo 1991, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)all'articolo 2, il comma 7 e' sostituito dal seguente: "7. Ai mercati e alle fiere locali che si svolgono a cadenza superiore al mese possono partecipare i titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche di cui all'articolo 1 provenienti da tutto il territorio nazionale nei limiti della disponibilita' delle aree destinate a tale scopo, da assegnare in primo luogo secondo il criterio del piu' alto numero di presenze fatte registrare sul mercato o sulla fiera";
  • b)all'articolo 3, il comma 6 e' sostituito dal seguente: "6. Le aree in cui si svolgono fiere, fiere-mercato o sagre sono preferibilmente assegnate, sulla base del criterio del piu' alto numero di presenze, ai soggetti che dispongono del titolo autorizzatorio di cui all'articolo 2, comma 4";
  • c)all'articolo 6, il comma 5 e' sostituito dal seguente: "5. Per le violazioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, l'autorita' competente a ricevere il rapporto di cui all'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e' il sindaco del comune nel cui territorio ha avuto luogo la violazione". La scadenza del termine per la comunicazione delle scelte e delle notizie di cui all'articolo 19, comma 11, del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 giugno 1993, n. 248, ai fini della conversione delle preesistenti autorizzazioni per l'esercizio del commercio ambulante, gia' differita al 31 dicembre 1995 dall'articolo 3, comma 1, della legge 5 gennaio 1996, n. 25, e' differita al 30 giugno 1997. Il termine per l'esercizio della facolta' prevista dall'articolo 24, comma 11, del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 giugno 1993, n. 248, e successive modificazioni, e' differito al 30 giugno 1997.

Testo vigente dal 29 marzo 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-03-25;77~art5 · fonte su Normattiva