Disposizioni in materia di conseguenze derivanti da incidenti stradali

Art. 1 — Modifiche all'articolo 222 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285

Il comma 2 dell'articolo 222 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e' sostituito dai seguenti: "2. Quando dal fatto derivi una lesione personale colposa la sospensione della patente e' da quindici giorni a tre mesi. Quando dal fatto derivi una lesione personale colposa grave o gravissima la sospensione della patente e' fino a due anni. Nel caso di omicidio colposo la sospensione e' fino a quattro anni. 2-bis. La sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente fino a quattro anni e' diminuita fino a un terzo nel caso di applicazione della pena ai sensi degli articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale".

Testo vigente dal 17 marzo 2006

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urn:nir:stato:legge:2006-02-21;102~art1 · fonte su Normattiva