Art. 2 — Elevazione delle pene edittali per i reati di omicidio colposo e di lesioni colpose gravi e gravissime
Il secondo comma dell'articolo 589 del codice penale e' sostituito dal seguente: "Se il fatto e' commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena e' della reclusione da due a cinque anni". Il terzo comma dell'articolo 590 del codice penale e' sostituito dal seguente: "Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi e' della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime e' della reclusione da uno a tre anni".
Testo vigente dal 17 marzo 2006
