Art. 5 — Liquidazione anticipata di somme in caso di incidenti stradali
All'articolo 24 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "Qualora gli aventi diritto non si trovino nello stato di bisogno di cui al primo comma, il giudice civile o penale, su richiesta del danneggiato, sentite le parti, qualora da un sommario accertamento risultino gravi elementi di responsabilita' a carico del conducente, con ordinanza immediatamente esecutiva provvede all'assegnazione, a carico di una o piu' delle parti civilmente responsabili, di una provvisionale pari ad una percentuale variabile tra il 30 e il 50 per cento della presumibile entita' del risarcimento che sara' liquidato con sentenza".
Testo vigente dal 17 marzo 2006
