Disposizioni in materia di conseguenze derivanti da incidenti stradali

Art. 4 — Abbreviazione dei termini per le indagini preliminari e per la fissazione della data del giudizio

Dopo il comma 2-bis dell'articolo 406 del codice di procedura penale e' inserito il seguente: "2-ter. Qualora si proceda per i reati di cui agli articoli 589, secondo comma, e 590, terzo comma, del codice penale, la proroga di cui al comma 1 puo' essere concessa per non piu' di una volta". All'articolo 416 del codice di procedura penale e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "2-bis. Qualora si proceda per il reato di cui all'articolo 589, secondo comma, del codice penale, la richiesta di rinvio a giudizio del pubblico ministero deve essere depositata entro trenta giorni dalla chiusura delle indagini preliminari". Dopo il comma 3 dell'articolo 429 del codice di procedura penale e' inserito il seguente: "3-bis. Qualora si proceda per il reato di cui all'articolo 589, secondo comma, del codice penale, il termine di cui al comma 3 non puo' essere superiore a sessanta giorni". Dopo il comma 1 dell'articolo 552 del codice di procedura penale sono inseriti i seguenti: "1-bis. Qualora si proceda per taluni dei reati previsti dall'articolo 590, terzo comma, del codice penale, il decreto di citazione a giudizio deve essere emesso entro trenta giorni dalla chiusura delle indagini preliminari. 1-ter. Qualora si proceda per taluni dei reati previsti dall'articolo 590, terzo comma, del codice penale, la data di comparizione di cui al comma 1, lettera d), e' fissata non oltre novanta giorni dalla emissione del decreto".

Testo vigente dal 17 marzo 2006

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urn:nir:stato:legge:2006-02-21;102~art4 · fonte su Normattiva