Art. 1 — Modifica dell'articolo 603-bis del codice penale
L'articolo 603-bis del codice penale e' sostituito dal seguente: «Art. 603-bis. (Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro). - Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, e' punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:
- 1)recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;
- 2)utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attivita' di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno. Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato. Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o piu' delle seguenti condizioni:
- 1)la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali piu' rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantita' e qualita' del lavoro prestato;
- 2)la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
- 3)la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
- 4)la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti. Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla meta':
- 1)il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;
- 2)il fatto che uno o piu' dei soggetti reclutati siano minori in eta' non lavorativa;
- 3)l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro».
Testo vigente dal 3 novembre 2016
