Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Testo vigente dal 3 novembre 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-10-29;199~art11 · fonte su Normattiva