Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale
Art. 6 — Clausola di invarianza finanziaria
Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni della presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Testo vigente dal 22 marzo 2022
