Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio

Art. 6 — Integrazione dell'articolo 444 del codice di procedura penale, in materia di applicazione della pena su richiesta delle parti

All'articolo 444 del codice di procedura penale, dopo il comma 1-bis e' inserito il seguente: «1-ter. Nei procedimenti per i delitti previsti dagli articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 322-bis del codice penale, l'ammissibilita' della richiesta di cui al comma 1 e' subordinata alla restituzione integrale del prezzo o del profitto del reato».

Testo vigente dal 30 maggio 2015

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Corte costituzionale

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:2015-05-27;69~art6 · fonte su Normattiva