Art. 6 — Integrazione dell'articolo 444 del codice di procedura penale, in materia di applicazione della pena su richiesta delle parti
All'articolo 444 del codice di procedura penale, dopo il comma 1-bis e' inserito il seguente: «1-ter. Nei procedimenti per i delitti previsti dagli articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 322-bis del codice penale, l'ammissibilita' della richiesta di cui al comma 1 e' subordinata alla restituzione integrale del prezzo o del profitto del reato».
Testo vigente dal 30 maggio 2015
